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O.P.C.M. 07/03/2003 n. 3266

2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.

3. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi di cui in premessa e comunque non oltre il 30 giugno 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonchè l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.

4. L'indennità di cui al comma 3 è riconosciuta anche a favore dei lavoratori, residenti nel comune di Lipari, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennità è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

5. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi oggetto della presente ordinanza, è sospesa fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma

3. Le relative indennità sono erogate, a richiesta del lavoratore, dal- l'I.N.P.S.

6. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 vengono corrisposte dall'I.N.P.S. secondo le procedure di cui alla Legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Per i datori di lavoro privati, operanti nel territorio del comune di Lipari, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia. Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, presentate in base alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, e debitamente motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilità.

9. I lavoratori residenti nel comune di Lipari, iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 5 della Legge n. 223 del 1991 e all'art. 4 della Legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 30 giugno 2003.

10. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non sono cumulabili tra loro.

Art. 5.

1. Il sindaco del comune di Lipari è autorizzato ad assumere, con contratto a tempo determinato, correlato alla durata dello stato di emergenza, personale, nel limite di 4 unità, da adibire ad attività anche amministrative, nonchè a stipulare fino a 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per la necessaria attività di consulenza specialistica avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17.

Art. 6.

1. Nell'utilizzo dei fondi assegnati dall'Unione europea, la Regione siciliana, d'intesa con il Commissario delegato ed il sindaco di Lipari, riconosce priorità a progetti da realizzare nei territori colpiti dagli eventi oggetto della presente ordinanza. In tale contesto, in particolare, la Regione siciliana assicura il finanziamento dell'approdo da realizzarsi nel comune di Lipari - frazione di Ginostra.

Art. 7.

1. Gli oneri connessi alla realizzazione di tutte le iniziative, anche volte all'acquisizione di beni e servizi seppure poste in essere mediante affidamenti diretti a trattativa privata, in deroga alla normativa indicata all'art. 17, effettuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione degli uffici dipartimentali nonchè dal sindaco del comune di Lipari per fronteggiare l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 18.

Art. 8.

1. L'ufficio territoriale del Governo di Messina, nonchè gli altri uffici territoriali di Governo direttamente coinvolti dagli eventi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 di cui in premessa provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi di cui alla presente ordinanza, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettuate.

Art. 9.

1. Per il comune di Lipari, in deroga a quanto disposto dall'art. 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini in materia di programmazione e di bilancio sono differiti, dalla data di rispettiva scadenza, al 30 giugno 2003.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi, che svolgano operazioni tecnico - scientifiche in osservanza di quanto disposto, relativamente al concorso alle attività di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali, dall'art. 6, comma 2, della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

2. Ai predetti professionisti impiegati nell'attività emergenziale, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche impiegati nelle attività di protezione civile.

Art. 11.

1. In favore del personale dell'ufficio territoriale del Governo di Messina, nonchè del personale degli altri uffici territoriali di Governo direttamente coinvolti dagli eventi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 di cui in premessa, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è autorizzata, fino al 28 febbraio 2003, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel

2. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attività di emergenza di cui alla presente ordinanza è riconosciuta, per i giorni di effettiva presenza, per il mese di febbraio, una speciale indennità operativa mensile forfetariamente commisurata a 40 ore di straordinario festivo e notturno nonchè compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

3. In favore dei Vigili del fuoco, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Capitaneria di porto, della Regione siciliana e del comune di Lipari direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

4. Al personale appartenente al Corpo forestale dello Stato in servizio presso l'ufficio coordinamento logistico del Corpo forestale dello Stato di Castelnuovo di Porto, direttamente impegnato nelle attività connesse alle situazioni emergenziali di cui alla presente ordinanza, si applica il disposto di cui al comma 2.

Art. 12.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile -Commissario delegato ovvero il sindaco del comune di Lipari sono autorizzati a realizzare, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17, un sistema di elisuperfici destinate ad attività di prevenzione dei rischi, di soccorso e di supporto logistico in caso di emergenza.

2. L'ispettore provinciale dei Vigili del fuoco di Messina è autorizzato ad acquisire, in deroga alla normativa di cui all'art. 17, mezzi e materiali idonei al potenziamento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Lipari, entro un limite massimo di spesa pari ad Euro 250.000,00.

3. Il Ministero della difesa - Genio militare è autorizzato, in relazione agli eventi vulcanici e sismici verificatisi anche nella provincia di Catania, a potenziare le proprie strutture mediante l'acquisizione, in deroga alla normativa di cui all'art. 17, di mezzi idonei a fronteggiare le emergenze in atto, entro un limite massimo di spesa di Euro 1.000.000,00.

4. Per consentire il celere conseguimento degli obiettivi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, all'art. 5 del medesimo provvedimento sono aggiunti i seguenti commi: "2. In considerazione della particolare specializzazione che i componenti dei seggi d'asta per l'aggiudicazione delle gare attinenti alla fornitura, installazione e manutenzione di radar meteorologici doppler devono possedere in materia di campi elettromagnetici, della previsione e prevenzione dei rischi, nonchè in ambito giuridico-amministrativo, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della regione Basilicata, nella qualità rivestita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile del 10 maggio 2001, n. 3134, procedono alla costituzione dei predetti seggi in deroga alla normativa vigente. Nel provvedimento di nomina verranno determinati i compensi spettanti al presidente ed ai componenti dei seggi d'asta.".

5. L'art. 8 dell'ordinanza 3260/2002 è integrato come segue: "Decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1999, n. 554, art. 92; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24.".

6. Per le prioritarie esigenze di protezione civile di cui alla presente ordinanza, il Comando operativo di vertice interforze attiva, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, le necessarie forme di collaborazione delle Forze armate in sede locale anche per la messa a disposizione di personale e mezzi militari con rimborso a carico dei fondi di cui al successivo

art. 18.

1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dai peculiari fenomeni indotti dall'attività vulcanica in atto nell'isola di Stromboli, questi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione residente nell'isola di Stromboli con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima isola.

 

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